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 Scarichi non Omologati

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Davide

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MessaggioTitolo: Scarichi non Omologati   Scarichi non Omologati Icon_minitimeVen Apr 02, 2010 7:30 pm

Ciao a tutti mentre bazzicavo in giro per internet, ho trovato questa pappardella di cose che potrebbe aiutare chi monta scarichi non omologati....(non è di mia mano, solo il mone e pochi altri sono in grado di fare ste cose ^_^ ghghghgh....)

Allora sappiamo tramite circolari e via dicendo che è possibile montare uno scarico omologato corredato di foglio di omologazione specifico e targhetta sull'apposito ricambio che ne attesta l'omologazione senza l'aggiornamento della carta di circolazione. Fin qui ci arriviamo tutti!
Ma cosa succede se noi montiamo un terminale non omologato? 300€ e passa di multa + ritiro del libretto di circolazione, vi verrebbe da dire...ma stando al codice della strada questa è un'interpretazione sbagliata (tanto per cambiare!!!)

Ho deciso quindi di stilare una sintesi di quanto sono riuscito a trovare in rete e CDS alla mano sono arrivato ad una conclusione diversa!
Cosa dice la legge:
Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 72, 78 e 79. Ma secondo alcune sentenze di giudici di pace, l'articolo che le forze dell'ordine devono contestare sono il 79 o il 72 a seconda dei casi e non il 78.
L'articolo 78, comma 3e, si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive e funzionali del mezzo che sono elencate nell'appendice V (riportata di seguito) al titolo III del regolamento di esecuzione del C.D.S, tra cui compaiono il motore, il telaio ed i freni, che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
APPENDICE AL TITOLO III
APPENDICE V
ART. 227
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
A - Masse, dimensioni ed allestimenti
• Massa in ordine di marcia (tara).
• Massa massima tecnicamente ammissibile.
• Masse massime sugli assi.
• Dimensioni massime di ingombro.
• Numero assi ed interassi.
• Carreggiate.
• Sbalzi massimi.
• Fascia di ingombro.
• Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
• Tipo della struttura portante.
• Carrozzeria.
• Attrezzature particolari.

B - Prestazioni
• Determinazione velocità calcolata.
• Verifica della velocità massima.
• Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia •ssima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
• Determinazione consumo combustibile.
• Prova di accelerazione in piano.
• Spunto in salita.
• Rapporto potenza/massa.
• Massa rimorchiabile.
• Tipo della trasmissione e rapporti.

C - Sicurezza attiva
• Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
• Impianto elettrico.
• Avvisatori acustici.
• Tergiproiettori.
• Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
• Specchi retrovisori.
• Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
• Riscaldamento abitacolo.
• Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
• Porte (serrature e cerniere - pedane).
• Campo di visibilità del conducente.
• Tergilavacristallo parabrezza.
• Cerchi e ruote.
• Pneumatici e sospensioni.
• Sistemazione dei pedali di comando.

D - Sicurezza passiva
• Urti e ribaltamento.
• Antifurto.
• Vetri di sicurezza.
• Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
• Paraurti per autovetture.
• Protezione posteriore anti incuneamento.
• Protezione contro lo spostamento del carico (1).
• Protezione laterale.
• Parafanghi.
• Calzatoie.
• Sterzo.
• Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
• Cinture di sicurezza.
• Sistemi di ritenuta bambini.
• Appoggiatesta.
• Sporgenze esterne.
• Limitazione all'impiego di determinati materiali.
• Resistenza cabine.
• Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
• Paraspruzzi.
• Recipienti semplici a pressione.

E - Protezione ambientale
• Antidisturbi radio.
• Rumorosità esterna veicoli a motore.
• Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
• Posizione tubo di scarico.
• Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

F - Norme per particolari categorie di veicoli
• Caratteristiche delle autoambulanze.
• Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
• Caratteristiche degli autobus.
• Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
• Caratteristiche delle autocaravan.
• Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
• Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
• Caratteristiche dei ciclomotori.
• Caratteristiche dei quadricicli a motore.
• Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
• Caratteristiche dei filoveicoli.

G - Disposizioni fiscali
• Alloggiamento targa.
• Potenza fiscale.
• Potenza fiscale dei motori elettrici.
• Targhette e iscrizioni.
• Marcatura di identificazione del motore.
• (Omissis).

H - Varie
• Tachimetro.
• Cronotachigrafo.
• Retromarcia.
• Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
• Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
• Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
• Identificazione comandi, spie, indicatori.
• Portabagagli.
• Portasci.
• Antenna radio o radiotelefonica
Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive che vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni è il pagamento di una somma da 357,43€ a 1.432,99€ e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 74€ a 296€. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.
Inoltre il comma 13 dell'art.72 precisa che il veicolo deve essere provvisto di silenziatore di scarico conforme ed utilizzabile per il tipo di veicolo specificato, in caso contrario si applica la sanzione prevista da 74€ a 296€.

Conclusioni
Data la specificità delle disposizioni contenute negli art.72 e 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di un veicolo con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione varia dai "soli" 74€ ai 296€, così come prevista dagli articoli suddetti.
Si può ricorrere…
Potete presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto nelle modalità scritte dietro al verbale.

Allora da quanto ho scritto sopra e dall'elenco delle modifiche strutturali che necessitano di visita presso la motorizzazione (riportate qui sotto), se ne deduce che il ritiro della carta di circolazione e la sanzione prevista deve essere applicata(per quanto riguarda il silenziatore di scarico) solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso ad esempio da laterale a centrale ecc...
L'art 79 invece regolamenta il corretto funzionamento del terminale di scarico che appunto non deve essere modificato, quindi tagliato, accorciato, bucato oppure non montato correttamente, pena dai 74€ ai 296€ di multa...
Infine l'art 72 precisa che il terminale di scarico deve essere conforme e specifico per il veicolo su cui è montato, ed è il caso di un terminale originale o di un terminale omologato; quindi nel caso si venga sorpresi con un terminale non conforme e quindi non omologato, od omologato per un altro veicolo, si va a violare suddetto articolo, rischiando quindi una sanzione che varia tra i 74€ e i 296€...

A questo punto sta a voi in caso di controllo delle FdO provare a fargli aprire gli occhi e fargli notare che non esiste solo l'art 78 (a quanto pare ne sono proprio innamorati) ma bensì esistono anche altri articoli piu specifici a seconda della violazione commessa...
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